G.U. n. 173 del 25-07-08
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 maggio 2008
Modifiche al decreto 3 aprile 2007
di recepimento della direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del 3 aprile 2007 di attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2007, n. 147;
Decreta:
Art. 1.
1. La tabella 1a e' sostituita dalla
seguente:
Tabella 1a
TOSSICITA' ACQUATICA ACUTA
ED EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE
Classificazione della sostanza | Classificazione del preparato | ||
N, R50-53 | N, R51-53 | R52-53 | |
N, R50-53 | Cfr. tabella 1b | Cfr. tabella 1b | Cfr. tabella 1b |
N, R51-53 | . | Cn > 25% | 2,5% < Cn < 25% |
R52-53 | . | Cn > 25% |
Art. 2.
1. La tabella 1b e' sostituita dalla
seguente:
Tabella 1b
TOSSICITA' ACQUATICA ACUTA
ED EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE DELLE SOSTANZE MOLTO TOSSICHE PER L'AMBIENTE
ACQUATICO
Valore LC50 o
EC50 ["L(EC)50"] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l) |
Classificazione del preparato | ||
N, R50-53 | N, R51-53 | R52-53 | |
0,1 < L(EC)50 < 1 | Cn > 25% | 2,5% < Cn < 25% | 0,25% < Cn < 2,5% |
0,01 < L(EC)50 < 0,1 | Cn > 2,5% | 0,25% < Cn < 2,5% | 0,025% < Cn < 0,25% |
0,001 < L(EC)50 < 0,01 | Cn > 0,25% | 0,025% < Cn < 0,25% | 0,0025% < Cn < 0,025% |
0,0001 < L(EC)50 < 0,001 | Cn > 0,025% | 0,0025% < Cn < 0,025% | 0,00025% < Cn < 0,0025% |
0,00001 < L(EC)50 < 0,0001 | Cn > 0,0025% | 0,00025% < Cn < 0,0025% | 0,000025% < Cn < 0,00025% |
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) |
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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