G.U. n. 173 del 25-07-08

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2008 

Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 3 aprile 2007 di attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2007, n. 147;

Decreta:

Art. 1.
1. La tabella 1a e' sostituita dalla seguente:

Tabella 1a

TOSSICITA' ACQUATICA ACUTA ED EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE
 

Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
N, R50-53 N, R51-53 R52-53
N, R50-53 Cfr. tabella 1b Cfr. tabella 1b Cfr. tabella 1b
N, R51-53 . Cn > 25% 2,5% < Cn < 25%
R52-53 .   Cn > 25%


Art. 2.
1. La tabella 1b e' sostituita dalla seguente:

Tabella 1b

TOSSICITA' ACQUATICA ACUTA ED EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE DELLE SOSTANZE MOLTO TOSSICHE PER L'AMBIENTE ACQUATICO
 

Valore LC50 o EC50
["L(EC)50"] della
sostanza classificata
come N, R50-53
(mg/l)
Classificazione del preparato
N, R50-53 N, R51-53 R52-53
0,1 < L(EC)50 < 1 Cn > 25% 2,5% < Cn < 25% 0,25% < Cn < 2,5%
0,01 < L(EC)50 < 0,1 Cn > 2,5% 0,25% < Cn < 2,5% 0,025% < Cn < 0,25%
0,001 < L(EC)50 < 0,01 Cn > 0,25% 0,025% < Cn < 0,25% 0,0025% < Cn < 0,025%
0,0001 < L(EC)50 < 0,001 Cn > 0,025% 0,0025% < Cn < 0,025% 0,00025% < Cn < 0,0025%
0,00001 < L(EC)50 < 0,0001 Cn > 0,0025% 0,00025% < Cn < 0,0025% 0,000025% < Cn < 0,00025%
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)


Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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